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Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 30/07/1981 (Rv. 415589 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI AMMETTERE L'INTERROGATORIO - LIMITI - MANCATA AMMISSIONE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTESTAZIONE, CONTENUTA IN PRECEDENTI ATTI DIFENSIVI, DELLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415589-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI AMMETTERE L'INTERROGATORIO - LIMITI - MANCATA AMMISSIONE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTESTAZIONE, CONTENUTA IN PRECEDENTI ATTI DIFENSIVI, DELLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - ILLEGITTIMITA.*

Il giudice istruttore ha il dovere di disporre l'interrogatorio formale, salvo che lo stesso si riveli superfluo o perche siano state gia acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perche le circostanze che formano oggetto dell'interrogatorio siano state ammesse dalla controparte in modo esplicito. E, pertanto, illegittima la mancata ammissione di tale mezzo istruttorio motivato con il fatto che la parte che si vuole interrogare abbia, in comparsa o negli Atti di difesa, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso e dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)