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Sez. 2, Sentenza n. 5212 del 28/07/1983 (Rv. 430085 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI AMMETTERE LO INTERROGATORIO - LIMITI - MANCATA AMMISSIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTESTAZIONE, CONTENUTA IN PRECEDENTI ATTI DIFENSIVI, DELLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430085-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI AMMETTERE LO INTERROGATORIO - LIMITI - MANCATA AMMISSIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTESTAZIONE, CONTENUTA IN PRECEDENTI ATTI DIFENSIVI, DELLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELL'INTERROGATORIO - ILLEGITTIMITÀ.*

L'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile purché sia concludente e influente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio. Il giudizio sulla sua influenza, tuttavia, deve essere dato in relazione alla Rilevanza giuridica del suo contenuto e alla sua legittimità non già in rapporto al supposto suo esito, perché, altrimenti, si tradurrebbe in un apprezzamento sulla base della supposizione giuridica e non sull'esito della prova. È, pertanto, illegittima la mancata ammissione di tale mezzo istruttorio motivato con il fatto che la parte che si vuole interrogare abbia, negli Atti di difesa, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso è dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo. (Conf 4866/81, mass n 415589; (Conf 1578/77, mass n 385290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)