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Sez. U, Sentenza n. 214 del 11/01/1994 (Rv. 484972 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Controversia per il pagamento di spettanze retributive con rivalutazione e interessi - Giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione - Ente datore di lavoro - Riconoscimento del debito con deliberazione annullata dall'organo di controllo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484972-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

In caso di controversia promossa dal pubblico dipendente per il pagamento di spettanze retributive con rivalutazione e interessi, la giurisdizione del giudice amministrativo non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento di debito da parte dell'ente datore di lavoro, che sia contenuto in una deliberazione poi annullata dal competente organo di controllo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)