Sez. U, Sentenza n. 4695 del 28/04/1995 (Rv. 492042 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative a crediti di pubblici dipendenti - Devoluzione al giudice ordinario - Condizione - Riconoscimento del credito da parte della P.A.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie relative a crediti di pubblici dipendenti esulano dalla materia del pubblico impiego, e non rientrano pertanto nella giurisdizione esclusiva amministrativa - la quale si estende anche alle controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, purché concernenti diritti inerenti in via immediata e diretta al rapporto di lavoro pubblico -, soltanto nei casi in cui non solo sia intervenuto il riconoscimento del credito in tutte le sue componenti ivi compresa la sua esigibilità, ma siano indiscusse altresì l'esistenza, la validità e l'efficacia del detto riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)