Sez. T, Sentenza n. 18113 del 05/06/2026 (Rv. 678996-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso -
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Mancanza di documentazione in allegato alla domanda - Carenza di prova dell'an e del quantum - Insussistenza - Fondamento.
In tema di rimborso d'imposte, la mancanza di documentazione allegata all'istanza non costituisce motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa per difetto di prova dell'an e del quantum del credito, ma dà luogo ad un confronto con l'Amministrazione finanziaria con la possibilità di integrare la documentazione rilevante, anche nell'ambito del giudizio instaurato avverso il silenzio-rifiuto.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)