Sez. 5, Ordinanza n. 21656 del 01/08/2024 (Rv. 671930-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rimborso IVA - Onere della prova di assolvimento dell'imposta ai fini della detrazione – Restituzione dell'eccedenza sull'IVA detraibile - Sussistenza. TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - APPELLO - INCIDENTALE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'amministrazione per la restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)