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Sez. 1, Sentenza n. 13859 del 24/09/2002 (Rv. 557527 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI | Credito vantato nei confronti della P.A. - Caratteri di liquidità ed esigibilità - Momento determinativo - Emissione del titolo di spesa - Necessità - Fattispecie in tema di restituzione di titoli offerti in cauzione da un imputato.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557527-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI

La liquidità ed esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., possono essere escluse anche da circostanze e modalità d'accertamento dell'obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni degli artt. 269 e 270 del R.D. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), secondo cui tutte le spese dello Stato devono passare per gli stadi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione e pagamento. Ne consegue che, quando ai fini della decorrenza degli interessi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso un'amministrazione statale è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (la quale da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto. (Fattispecie relativa ad interessi per ritardata restituzione di titoli di Stato e certificati di deposito costituiti in cauzione da soggetto imputato, e poi prosciolto, dal reato di illecita esportazione di valuta all'estero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)