Sez. 1, Sentenza n. 17909 del 04/09/2004 (Rv. 576725 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI | Credito vantato nei confronti della p.a. - Caratteri di liquidità ed esigibilità - Momento determinativo - Emissione del titolo di spesa - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI
La liquidità e l'esigibilità del credito - necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. - possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicché, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa - ai sensi dell'art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 -, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto (fattispecie in tema di credito vantato da un farmacista nei confronti di una ASL in relazione alla somministrazione di specialità medicinali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)