diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 08/03/1994 Ud. (dep. 21/04/1994) Rv. 198274 - 01

Cosa giudicata penale - Inammissibilità di un secondo giudizio ("ne bis in idem") | Fatto storico - Rilevanza - Sussistenza - Mancata dichiarazione dell'assorbimento del fatto nello stesso reato giudicato e diversamente qualificato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198274-01

Cosa giudicata penale - Inammissibilità di un secondo giudizio ("ne bis in idem")

Il giudicato in forma sul fatto storico e non su quello normativo, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 90 cod. proc. pen. 1930, tutte le volte in cui il giudice, violando il principio "ne bis in idem", con un errore di tecnica processuale ometta di dichiarare il fatto diversamente qualificato quando a "nomen iuris" nel reato giudicato. Peraltro, una simile omissione, non comportando una modificazione essenziale della sentenza, può essere oggetto di correzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)