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Sez. 2, Sentenza n. 9756 del 03/07/1985 Ud. (dep. 26/10/1985) Rv. 170831 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONSEGNA DI UN ASSEGNO AD INTESTATARIO OMONIMO DEL BENEFICIARIO - SUSSISTENZA DEL DELITTO - COLPA GRAVE DEL FUNZIONARIO DI BANCA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170831-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONSEGNA DI UN ASSEGNO AD INTESTATARIO OMONIMO DEL BENEFICIARIO - SUSSISTENZA DEL DELITTO - COLPA GRAVE DEL FUNZIONARIO DI BANCA - IRRILEVANZA.*

La consegna ad una banca, per la riscossione, di un assegno di conto corrente intestato a favore di un soggetto omonimo del presentatore, inducendo il cassiere in errore sul legittimo possesso del titolo, realizza il delitto di truffa nei confronti dello istituto di credito, il quale è parte offesa e danneggiata dal reato stesso. Infatti, pagando per errore a persona diversa da quella indicata nell'assegno, la banca assume l'Obbligo del risarcimento nei confronti del vero creditore; né la idoneità del raggiro può essere esclusa dalla negligenza, sia pure grave, del funzionario bancario perché, in tema di truffa, simile idoneità assume Rilevanza solo nell'ipotesi di tentativo mentre nel caso in cui il reato sia stato consumato essa è in re ipsa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)