Sez. L, Sentenza n. 14675 del 13/11/2000 (Rv. 541610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Rapporto tra contratto "erga omnes" e successivo contratto di diritto comune - Disciplina ex art. 7 della legge n. 741 del 1959 - Operatività - Derogabilità soltanto in "melius" per i lavoratori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nell'ipotesi di un rapporto di lavoro regolato consecutivamente da una pluralità di contratti collettivi post - corporativi, taluno dei quali reso efficace "erga omnes" con provvedimento emanato in forza della legge delega 14 luglio 1959, n. 741, l'interpretazione del giudice del merito deve articolarsi, non già sulla base del fenomeno della successione di atti aventi valore meramente negoziale, bensì sulla base del diverso fenomeno in cui la libera volontà contrattuale trova un limite nella disposizione di legge, cui sono assimilati i contratti collettivi post - corporativi resi efficaci "erga omnes", i quali contengono i trattamenti economici e normativi minimi indicati dalla legge delegata nello schema dell'art. 7 legge delegante n. 741 del 1959. A tali trattamenti previsti dalle norme di legge così formate è possibile derogare in sede pattizia, individuale o collettiva, solo a favore dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)