Sez. L, Sentenza n. 5743 del 22/05/1991 (Rv. 472295 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti | Contrasto tra contratto "erga omnes" e successivo contratto di diritto comune - Soluzione ex art. 2070 cod. civ. - Inammissibilità - Disciplina ex art. 7 della legge n. 741 del 1959 - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività - Successione di contratti
Il contrasto tra la disciplina di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune va risolto non già con l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 2077 cod. civ. (che concerne l'ipotesi di conflitto tra il contratto collettivo e il contratto individuale) bensì alla stregua delle disposizioni contenute nell'art. 7 della citata legge n. 741 del 1959, con la conseguenza che i trattamenti economici e normativi minimi, previsti dai contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, tranne il caso in cui detta disciplina successiva contenga disposizioni più favorevoli ai lavoratori. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ritenuto più favorevole rispetto alla disciplina del periodo di prova - fissato in due mesi - contenuta nel CCNL 28 dicembre 1958 del settore del commercio, reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, la disposizione del contratto collettivo nazionale di diritto comune del 18 maggio 1983 che fissa in 60 giorni di effettivo lavoro la durata del periodo di prova per gli impiegati di terzo livello, nell'ambito di una valutazione condotta sia sulla base di un raffronto globale delle discipline collettive sia con riferimento allo specifico istituto del periodo di prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Contr. Coll. 28/12/1958, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST., Contr. Coll. 18/05/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)