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Sez. 1, Sentenza n. 5306 del 01/06/1999 (Rv. 526892 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Disciplina ex art. 2914 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Applicazione limitatamente al concordato con cessione di beni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526892-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

Ai fini dell'inapplicabilità, in tema di concordato preventivo, della disposizione di cui all'art. 2914 cod. civ. non acquisisce rilievo la distinzione fra concordato preventivo con cessione di beni e concordato preventivo remissorio solutorio. Ogni possibilità di applicazione della disposizione suddetta è infatti, anche nel caso di concordato preventivo con cessione di beni, resistita dalla circostanza per cui la equiparazione al pignoramento in essa disposizione delineata ha ragione di essere, ai sensi degli artt. 54, terzo comma e 45 della legge fallimentare, solo per il fallimento e non per il concordato preventivo, la cui funzione, in entrambe le fattispecie sopra richiamate, è profondamente diversa da quella del fallimento, non potendosi, dalla presenza di elementi comuni quali quelli del divieto di esercizio di azioni esecutive individuali e della insensibilità del patrimonio assoggettato al procedimento rispetto ad ogni nuova obbligazione, desumersi identità di disciplina anche con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2914 cit. In ogni caso una diversità di disciplina sul punto non potrebbe desumersi dalla differenza di struttura delle due su richiamate forme di concordato preventivo, posto che il concordato con cessione di beni si connota semplicemente per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 della legge fallimentare) e della indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari. Non a caso - del resto - in entrambe le suddette forme il debitore conserva l'amministrazione del patrimonio in quanto titolare dell'impresa che resta in esercizio, nonché la legittimazione a compiere atti di amministrazione, senza distinzione, in termini di efficacia, tra quelli anteriori alla proposta di concordato e quelli successivi. Ne consegue che, salve la presenza della direzione del giudice delegato e della vigilanza del commissario giudiziale, e l'esigenza dell'autorizzazione del primo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (senza la quale essi sono inefficaci ed idonei a produrre la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173 della legge fallimentare), i limiti alla generale opponibilità, ai creditori, degli atti compiuti sul patrimonio sono solo quelli previsti dalla legge, e - cioè - dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 166, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 166, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)