Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002 (Rv. 558946 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di crediti stipulata dopo la domanda di concordato proposta dal cedente per estinguere debiti anteriori - Divieto - Sussistenza - Violazione del divieto - Conseguenze - Cessione di crediti stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Cessione di crediti stipulata prima della domanda di concordato proposta dal cedente - Opponibilità ai creditori concordatari - Configurabilità Conseguenze - Disciplina ex art. 2914, n. 2, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Notificazione o accettazione nel corso della procedura concordataria - Ammissibilità - Successivo fallimento - Rilevanza - Esclusione - Concordato con o senza cessione di beni - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall.), mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 legge fall.. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, cod. civ., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo - purché stipulata prima - la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall.) e dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della cessione dei crediti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2914, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 45, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 167, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 173, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)