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Sez. L, Sentenza n. 9540 del 12/09/1991 (Rv. 473819 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Rinuncia parziale del dipendente a differenze retributive in sede di conciliazione - Influenza sull'entità dei contributi dovuti - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473819-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

Qualora in sede di conciliazione di una controversia il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente una maggiore retribuzione in relazione all'attribuzione di una qualifica superiore, i corrispondenti contributi dell'assicurazione obbligatoria devono essere calcolati sulle differenze retributive dovute e non su quelle transatte con rinuncia parziale del dipendente, non potendo le parti del rapporto disporre del diritto dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)