Sez. L, Sentenza n. 10573 del 27/10/1997 (Rv. 509288 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Transazione intervenuta dopo la sentenza di primo grado di reintegrazione del lavoratore licenziato - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Periodo di riferimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In caso di soluzione transattiva stragiudiziale o di conciliazione giudiziale nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado che abbia ordinato la reintegrazione del lavoratore licenziato, il licenziamento dichiarato illegittimo con la sentenza impugnata non interrompe il rapporto di lavoro né quello assicurativo previdenziale ad esso collegato con la correlativa equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente della loro mera utilizzabilità, sicché permane l'obbligo contributivo del datore di lavoro per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quella della sopravvenuta conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)