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Sez. 3, Ordinanza n. 25119 del 12/09/2025 (Rv. 676432-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccipiente - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676432-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).

Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)