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Sez. L, Sentenza n. 3503 del 20/03/1992 (Rv. 476376 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere | Sentenza di condanna generica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476376-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere

Nel nuovo rito del lavoro, l'ammissibilità di una sentenza di condanna generica non deve restringersi alla ipotesi di cui agli artt. 278 e 279 n. 4 cod. proc. civ., (sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), in quanto nulla impedisce che, anche in detto rito, la domanda sia limitata sin dall'inizio (ed eventualmente nel corso del giudizio, se alla modificazione aderisca - anche omettendo di opporvisi - la controparte) all'accertamento dell'"an", con conseguente pronunzia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di instaurare (ex art. 414 cod. proc. civ.) autonomo giudizio per la liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)