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Sez. 1, Sentenza n. 85 del 08/01/1999 (Rv. 522055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA | Richiesta di condanna al risarcimento del danno e richiesta di condanna generica con riserva di ulteriore giudizio sul "quantum" - Proposizione originariamente alternativa - Successiva limitazione della domanda alla pronuncia sull' "an debeatur" - Legittimità - Conseguenze - Consenso del convenuto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Facoltà di opposizione del convenuto alla limitazione della pronuncia all'"an debeatur" - Sussistenza - Conseguenze - Determinazione del "quantum" rimessa ad un separato giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522055-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA

La formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all'"an debeatur" (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del "quantum"), esclude la necessità del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla sola pronuncia sull'"an debeatur", tale consenso risultando, per converso, necessario nel solo caso in cui detta limitazione della domanda risarcitoria intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado e non costituisca, invece, un'alternativa già presente in seno all'atto di citazione. Al convenuto è riconosciuta, pertanto, in caso di domande "ab origine" alternative, la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore di dare dimostrazione della esistenza del danno, e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio della determinazione del "quantum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)