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Sez. 3, Sentenza n. 3080 del 03/11/1962 (Rv. 254547 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - MANCANZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1962-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254547-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - MANCANZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - CONDIZIONI.*

La notifica dell'impugnazione in cause scindibili deve essere ordinata dal giudice a norma dell'art 332 cod proc civ, solo quando l'impugnazione non e preclusa o esclusa; e cioe se non sia decorso il termine e non vi sia stata acquiescenza. Pertanto, la sentenza di appello che non ha disposto la notificazione del gravame e annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se nel momento in cui essa e chiamata a decidere non siano decorsi i termini per l'appello; mentre se questi sono scaduti la inosservanza dell'art 332 non produce alcun effetto. (Conf 1167/58, 620/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)