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Sez. L, Sentenza n. 1920 del 23/02/1988 (Rv. 457824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI RIUNITE E DECISE IN PRIMO GRADO CON UNICO PROVVEDIMENTO AD UNO SOLO DEGLI ATTORI ORIGINARI - OMESSA DISPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELLA PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME ANCHE AL SECONDO DEGLI ATTORI ORIGINARI - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI RIUNITE E DECISE IN PRIMO GRADO CON UNICO PROVVEDIMENTO AD UNO SOLO DEGLI ATTORI ORIGINARI - OMESSA DISPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELLA PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME ANCHE AL SECONDO DEGLI ATTORI ORIGINARI - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - CONDIZIONI.*

In tema di cause scindibili, che, instaurate contro la medesima parte con autonomi ricorsi di due soggetti diversi, siano state dal giudice di primo grado riunite e decise con un unico provvedimento, la sentenza di appello che, a seguito dell'impugnazione proposta contro uno soltanto degli attori originari, abbia pronunciato senza disporre la preventiva notificazione del gravame anche all'altro ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., può essere cassata dalla suprema Corte soltanto se, al momento in cui questa è chiamata a decidere, non siano trascorsi i termini per l'appello, mentre, in caso contrario, la violazione della citata norma è improduttiva di effetti. (V 3080/62, mass n 254547).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)