Sez. U, Sentenza n. 3020 del 10/04/1990 (Rv. 466559 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA AFFERMATIVA O NEGATIVA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA NEL MERITO O IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SENTENZA AFFERMATIVA O NEGATIVA DELLA COMPETENZA PER MATERIA - PRONUNCIA NEL MERITO O IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
La sentenza con la quale il giudice di primo grado ha affermato (o negato) la propria Competenza per materia non osta a che la giurisdizione venga contestata con istanza di regolamento preventivo, in quanto non costituisce una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. né contiene un'implicita affermazione della giurisdizione medesima, idonea ad acquistare autorità di giudicato, ravvisabile solo con riferimento ad una decisione sul merito della domanda. (V 652/85, mass n 438856; (Conf 2428/84, mass n 434460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)