Sez. U, Sentenza n. 2428 del 16/04/1984 (Rv. 434460 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA - PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
La sentenza, con cui il giudice di primo grado afferma la propria Competenza, non osta a che la giurisdizione venga contestata con istanza di regolamento preventivo, in quanto non configura pronuncia "nel merito", ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ., né contiene un'implicita affermazione della giurisdizione medesima, suscettibile di acquistare autorità di giudicato, la quale è ravvisabile solo nella decisione sul merito della domanda, in quanto presupponente necessariamente la giurisdizione del giudice che l'ha emessa. (V 3664/74, mass n 372180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)