Sez. 3, Sentenza n. 14741 del 26/06/2007 (Rv. 597826 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Separazione personale dell'assegnatario - Attribuzione della casa familiare al coniuge dell'assegnatario - Conseguenze - Acquisto della proprietà o del godimento di altro immobile di edilizia residenziale pubblica - Ammissibilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
L'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica sito nella regione Lombardia viene meno ipso iure, senza bisogno di alcun provvedimento amministrativo formale, nel caso in cui il giudice ordinario, in sede di separazione dei coniugi, attribuisca l'uso del suddetto immobile al coniuge dell'assegnatario, per effetto della espressa previsione di cui all'art. 14, numero 3, legge reg. Lombardia n. 31 del 1985. Ne consegue che, per effetto del suddetto provvedimento giudiziale, il primo assegnatario può legittimamente acquistare il godimento o la proprietà di altro immobile di edilizia residenziale pubblica, senza incorrere nel divieto di doppia assegnazione
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 20/04/1985 num. 85 art. 14, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)