Sez. 1, Sentenza n. 6424 del 23/07/1987 (Rv. 454705 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - CONIUGE ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIME DI COMUNIONE LEGALE - DIRITTO DELL'ALTRO CONIUGE ED UNA QUOTA DEL BENE - INSUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - CONIUGE ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIME DI COMUNIONE LEGALE - DIRITTO DELL'ALTRO CONIUGE ED UNA QUOTA DEL BENE - INSUSSISTENZA.*
L'assegnazione in locazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, ancorché con patto di riscatto, e pure quando venga disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario (nella specie, a norma degli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 e 70 del d.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471), attribuisce un diritto personale, non reale, del quale è esclusivo titolare l'assegnatario medesimo. Pertanto, nel caso di sopravvenienza della separazione dei coniugi, prima del trasferimento in proprietà dell'immobile, deve escludersi che il coniuge non assegnatario possa pretendere una quota del bene, invocando il pregresso regime di comunione legale di cui all'art. 177 cod. civ., poiché questo riguarda solo gli acquisti della proprietà od altro diritto reale. (V 2838/87, mass n 451956; (V 2644/82, mass n 420514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)