Sez. 3, Sentenza n. 1879 del 27/01/2011 (Rv. 616316 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Azione di risarcimento danni proposta dal curatore fallimentare - Sinistro stradale verificatosi in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento - Azione facente parte del patrimonio del fallito - Configurabilità - Identità di posizione processuale - Sussistenza - Concordato fallimentare - Assuntore - Posizione processuale identica a quella del curatore fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi, in danno del fallito, in epoca antecedente al fallimento, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito stesso, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, come suo avente causa, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale; ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento per concordato, l'eventuale assuntore del concordato fallimentare che prosegua il giudizio iniziato dal curatore viene a trovarsi nella medesima posizione processuale di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)