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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13762 del 31/05/2017 (Rv. 644446 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Procedure concorsuali - Curatore che agisca in giudizio per recuperare una somma dovuta al fallito - Stessa posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze in tema di eccezione dei terzi e di applicabilità dell’art. 2704 c.c. - Assimilabilità dell’assuntore del concordato fallimentare al curatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644446-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 136, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)