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Sez. 1, Sentenza n. 38982 del 21/09/2012 Cc. (dep. 04/10/2012) Rv. 253455 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito in relazione alle spese del processo - Decisione sulla relativa domanda - Parametri - Liberazione anticipata - Differenze.
Stato
decisa il 2012-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253455-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e di mantenimento, diversamente da quel che avviene per la liberazione anticipata, deve tener conto dell'intero periodo di detenzione, purché congruo, senza che la valutazione della regolare condotta in carcere possa essere circoscritta temporalmente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)