Sez. 1, Sentenza n. 23588 del 27/05/2008 Cc. (dep. 11/06/2008) Rv. 240204 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito in relazione alle spese del processo - Decisione sulla relativa domanda - Condizioni - Espiazione di un congruo periodo d'espiazione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è condizionata all'avvenuta espiazione di un congruo periodo d'espiazione, tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, ord. pen..
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)