Sez. 2, Sentenza n. 3183 del 14/05/1980 (Rv. 406981 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - ASSISTENZA DEL MINORE EMANCIPATO - PER STARE IN GIUDIZIO E PER TRANSIGERE - NECESSITA - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - CURATELA - CURATORE E CURATORE SPECIALE - ASSISTENZA DEL MINORE EMANCIPATO - PER STARE IN GIUDIZIO E PER TRANSIGERE - NECESSITA - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Dal confronto tra gli artt 320 e 394 cod civ si evince che, mentre il genitore puo, senza bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare, stare in giudizio, e transigere, per il figlio minore, quando il giudizio e la transazione abbiano ad oggetto Atti rientranti nell'ordinaria amministrazione, al minore emancipato, per stare in giudizio, e, invece, imposta in ogni caso l'assistenza del curatore. Ne consegue che anche per la transazione (la quale, sia che lo chiuda sia che lo prevenga, e in rapporto inscindibile con il relativo giudizio) e al minore emancipato sempre necessaria - quando non sia richiesta, secondo le previsioni del terzo comma dell'art 394, anche l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale - l'assistenza del curatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 375, Cod. Civ. art. 394, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)