Sez. 5, Sentenza n. 40272 del 11/07/2016 Ud. (dep. 27/09/2016) Rv. 267791 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - Integrazione - Utilizzo del documento - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva la non configurabilità del reato in un caso di riproduzione digitale mediante scanner di documenti originali utilizzati per la commissione di una pluralità di truffe, ritenuti apoditticamente falsi grossolani poiché concretamente inidonei ad agevolare l'espatrio degli utilizzatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 497 bis, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)