Sez. 5, Sentenza n. 41155 del 02/07/2008 Ud. (dep. 04/11/2008) Rv. 241592 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Documento d'identità da cui non risulti l'ente emittente, privo di timbro ufficiale e pertanto non riferibile all'autorità - Falso grossolano - Non punibilità ex art. 49 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) - ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico - il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)