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Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013 (Rv. 625500 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Previsione normativa della nullità delle clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate e delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Rilevanza di tali norme in relazione a contratti conclusi prima della loro entrata in vigore - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Sussistenza - Rilevabilità solo su eccezione di parte - Applicazione ai rapporti conclusi prima dell'entrata in vigore della previsione "de qua" - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625500-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)