Sez. 1 - , Sentenza n. 9405 del 12/04/2017 (Rv. 643876 - 01)
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE | Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria – Norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 - Accertamento dell’usurarietà sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto – Richiesta di parte - Necessità - Conseguenze - Riduzione dell’interesse al tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996 – Applicabilità in relazione al segmento temporale in cui il tasso d’interessi è risultato usurario - Sanzioni ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. - Inapplicabilità.
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE
Qualora l’usurarietà del tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima, sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata tempestivamente contestata - risultando applicabile, “ratione temporis”, la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001) - il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi dell’ art. 2 della l. n. 108 del 1996; non devono, però, applicarsi le sanzioni civili e penali stabilite dagli art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)