Sez. 1 - , Ordinanza n. 2563 del 04/02/2020 (Rv. 656878 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Paese di origine - Calamità naturali - Introduzione dell'art. 20 bis d.lgs. n. 286 del 1998 - Rilevanza in sede di interpretazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che l'art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile "ratione temporis", ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un'alluvione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)