Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019 (Rv. 655294 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Onere del richiedente di allegazione di fatti specifici e diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria - Necessità .
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)