Sez. 1, Ordinanza n. 30543 del 27/11/2024 (Rv. 673030-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Reclamo avverso omologazione accordo di composizione della crisi - Creditore dissenziente - Doglianze circa la natura ipotecaria del credito e l'assenza di convenienza - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sussiste la legittimazione del creditore dissenziente nella votazione della proposta di accordo a proporre reclamo avverso la relativa omologazione, sia ove in tale sede si contesti la legittimità del mancato riconoscimento della causa di prelazione vantata dall'opponente, sia ove si contesti la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, tanto nella parte in cui ha ritenuto che il creditore opponente non sia più legittimato a far valere la prelazione vantata, in esito alla votazione espressa dai creditori in senso favorevole al piano proposto - senza indagare se e in che limiti la mancata indicazione della prelazione possa considerarsi manifestazione tacita di rinuncia del creditore alla prelazione - quanto nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la doglianza dell'opponente circa la non convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto a fronte di detta contestazione, in ogni caso l'omologazione può essere pronunciata solo dopo l'accertamento che il credito dell'opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria).
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)