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Sez. 2, Sentenza n. 2502 del 06/10/1973 (Rv. 365939 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA IN SEDE DI CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365939-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA IN SEDE DI CASSAZIONE CON RINVIO.*

A seguito della dichiarazione d'illegittimita costituzionale (sentenza n 160 del 6 luglio 1971 della Corte costituzionale) dell'art 10 del DL 14 aprile 1939, n 636, nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operaƬ, deve ritenersi che anche per gli operai, come per gl'impiegati, e sufficiente la riduzione della capacita di guadagno alla meta perche sussista il diritto alla pensione di invalidita. La normativa quale risulta a seguito dell'anzidetta sentenza deve trovare applicazione alle situazioni per le quali pende controversia giudiziale (situazioni non esaurite) e pertanto, nell'ipotesi di Cassazione con rinvio di una sentenza in tema di invalidita per vizi di motivazione sul grado d'invalidita, la causa va riesaminata tenendo conto della normativa cosi come modificata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale. (Conf 2740/72, mass n 360418).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)