Sez. 2, Sentenza n. 2740 del 14/09/1972 (Rv. 360418 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI INVALIDITA - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE IN TEMA DI CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI INVALIDITA - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ELIMINAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE IN TEMA DI CASSAZIONE CON RINVIO.*
A seguito della sentenza in data 6 luglio 1971, n 160 della Corte costituzionale, la differenza del grado di invalidita derivante da incapacita di guadagno (che era di due terzi per gli operai e della meta per gli impiegati) e stata soppressa per la dichiarata illegittimita del testo dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte che determinava per due terzi l'incapacita di guadagno degli operai, con la conseguenza che il presupposto della pensione di invalidita e divenuta uguale, per entrambe le categorie, nella misura del cinquanta per cento. Pertanto, nell'ipotesi di Cassazione con rinvio di una sentenza in tema di invalidita per vizi di motivazione sul grado di invalidita, la causa va riesaminata tenendo conto della normativa cosi come modificata dalla pronuncia della Corte costituzionale. (Conf 2279'72, mass n 359619; 2101'72, mass n 359322).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)