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Sez. 2, Sentenza n. 2074 del 13/12/2012 Ud. (dep. 16/01/2013) Rv. 254234 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Delitto di riciclaggio - Delitto di falso documentale - Assorbimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254234-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)