Sez. 5, Sentenza n. 16267 del 11/03/2004 Ud. (dep. 07/04/2004) Rv. 228767 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME | Reato di riciclaggio e reato di falso documentale - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME
Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 cod. pen.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)