Sez. 5 - , Ordinanza n. 12639 del 19/05/2017 (Rv. 644691 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Tardiva presentazione della dichiarazione di applicazione del regime dell’IVA di gruppo - Sanzione prevista - Contrasto con il principio eurounitario di proporzionalità della sanzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di pagamento dell'IVA, la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione relativa all'applicazione del regime dell'IVA di gruppo è legittima e non comporta alcuna violazione del principio comunitario di proporzionalità, venendo il rispetto di tale principio assicurato dalla combinazione dell'art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 con l'art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 472 del 1997 (nel testo applicabile "ratione temporis"), che prevedeva una riduzione della sanzione in considerazione del momento del ravvedimento, e dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 (nel testo applicabile "ratione temporis"), che sanciva, al cospetto di circostanze eccezionali che rendessero manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione, la possibilità di riduzione di quest’ultima fino alla metà del minimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 4, DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8, DPR 14/10/1999 num. 542 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)