Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25328 del 16/12/2015 (Rv. 638010 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito e credito IVA di società controllante e società controllata - Compensazione delle eccedenze di credito - Prestazione di garanzie ex art. 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979 - Omissione - Conseguenze - Sanzione - Compatibilità con il diritto comunitario.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati.
Riferimenti normativi: DM Finanze 13/12/1979 art. 6 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)