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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 14/01/2000 (Rv. 532849 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI | Inosservanza - Clausola risolutiva espressa per inosservanza del termine di pagamento del canone - Carattere vessatorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532849-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI

Non hanno carattere vessatorio le clausole riproduttive del contenuto di norme di legge; pertanto, non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione di immobili urbani per uso non abitativo e riferita all'ipotesi di inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il disposto dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)