Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/1992 (Rv. 475239 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola risolutiva espressa | Limitativa della proponibilità di eccezioni - Esclusione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare tale facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un' indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)