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Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 13/10/1970 Ud. (dep. 30/12/1970) Rv. 116069 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116069-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE -IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Commette il delitto di estorsione l'autore di un furto il quale condizioni la restituzione della refurtiva al pagamento di una somma di danaro. In tale ipotesi la minaccia, quale elemento costitutivo del predetto, e implicita nel pericolo di perdere definitivamente la cosa sottratta se non si ottempera all'invito ricevuto di effettuare il versamento richiesto. (V 112182, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)