Sez. 1, Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004 (Rv. 574889 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Cumulo soggettivo - Competenza territoriale - Determinazione - Criterio di collegamento operante per la domanda in quanto proposta contro un'amministrazione dello Stato - Carattere esclusivo.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)