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Sez. 1, Sentenza n. 12323 del 05/12/1998 (Rv. 521417 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro esclusivo stabilito legislativamente - Alternativa con i fori concorrenti - Esclusione - Limiti - Deroga per ragioni di connessione oggettiva (cumulo soggettivo) - Ammissibilità - Foro della P.A. - Prevalenza.
Stato
decisa il 1998-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521417-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Nell'ipotesi di previsione legislativa di un foro esclusivo per tutti i giudizi civili in cui un certo soggetto sia parte, tale previsione può valere solo ad escludere ogni alternativa con i fori eventualmente concorrenti, ma non può impedire una modifica della competenza per ragioni di connessione oggettiva in caso di cumulo soggettivo, tanto più qualora una delle parti sia una amministrazione dello Stato, poiché in tale ipotesi è espressamente stabilita, dall'art. 6 del R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611, la prevalenza del foro erariale (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'Istituto Nazionale per il commercio con l'estero - I.C.E. -, verificandosi un caso di cumulo soggettivo, possa dolersi della proposizione della domanda dinanzi al giudice territorialmente competente per il giudizio instaurato nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, quand'anche la legge vigente all'epoca della proposizione della domanda avesse stabilito un foro esclusivo per i giudizi in cui fosse parte l'Istituto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)