Sez. L, Sentenza n. 5709 del 29/10/1982 (Rv. 423445 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DI APPARTENENZA - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 1 DICEMBRE 1967 PER GLI ADDETTI AD AZIENDE DI MAGLIERIA E CALZETTERIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DI APPARTENENZA - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 1 DICEMBRE 1967 PER GLI ADDETTI AD AZIENDE DI MAGLIERIA E CALZETTERIA.*
Il sistema della liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità è contemplato direttamente dall'art. 2120 cod. civ., il cui terzo comma, per il quale detta indennità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione nonché in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, va inteso nel senso che quest'ultimo riferimento riguarda non già soltanto l'ultima categoria di appartenenza del lavoratore bensì la pluralità delle categorie in cui egli sia stato inquadrato nello svolgimento dello unitario rapporto di lavoro. (nella specie, la suprema Corte, affermando il suesposto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che, interpretando l'art. 6 del C.C.n.L. 1 dicembre 1967 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, aveva assegnato a tale disposizione, riprodotta nella successiva contrattazione di categoria, il significato di un radicale rifiuto del sistema di liquidazione a scaglioni, senza prospettarsi l'ipotesi che i contraenti avessero invece inteso escludere soltanto il frazionamento fittizio del rapporto di lavoro, senza disciplinare direttamente l'indennità di anzianità).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 01/12/1967 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)