Sez. L, Sentenza n. 665 del 01/02/1985 (Rv. 438871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
Il sistema della liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità è previsto direttamente dall'art. 2120 cod. civ., il cui terzo comma, per il quale detta indennità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore, va interpretato nel senso che quest'ultimo riferimento riguarda non soltanto l'ultima categoria di appartenenza del lavoratore, bensì la pluralità delle categorie in cui egli sia stato inquadrato nello svolgimento unitario del rapporto di lavoro, salva la possibilità che la legislazione specifica o la contrattazione collettiva di settore stabiliscano criteri e coefficienti di Determinazione della indennità in parola diversi o differenziati con eventuale utilizzazione per intero della retribuzione dell'ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della cessazione del rapporto. In Mancanza di una specifica disciplina legale o contrattuale, debbono rimanere fermi il criterio dell'ultima retribuzione e dell'anzianità maturata nell'unico ed infrazionabile rapporto e la considerazione delle categorie di appartenenza del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto medesimo, mentre i coefficienti di Determinazione dell'indennità, mancando una previsione del contratto collettivo di categoria, sono determinati dal giudice secondo gli Usi e l'equità, con possibile ricorso a coefficienti di calcolo stabiliti per le varie categorie nelle quali l'anzianità si è maturata. (V 2918/84, mass n 434968; (V 5709/82, mass n 423445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)